Non mi paghi le fatture? Lo scrivo su Facebook, il Tribunale mi dà ragione e ti condanna a pagare le spese.
Questa in sintesi l’ordinanza che certamente fa discutere del Tribunale di Roma anche per l’applicazione dell’art. 21 della Costituzione alle manifestazioni di pensiero in rete.
A fronte della richiesta presentata da un imprenditore ”inadempiente” di rimozione dei contenuti pubblicati in vari Social network e Blog, perché ritenuti diffamatori ed offensivi della propria reputazione commerciale, il Tribunale ha respinto la domanda di rimozione e condannato il richiedente (cioè il debitore) al pagamento delle spese legali.
Secondo il Tribunale, infatti, le dichiarazioni postate “costituiscono espressione del diritto di libera manifestazione del pensiero, sancito dall’art. 21 della Costituzione, rappresentando – la divulgazione di uno scritto via internet – estrinsecazione del legittimo diritto di cronaca e critica”.
Secondo il Tribunale affinché la divulgazione di notizie o commenti si possano considerare lesivi dell’onore e della riputazione devono ricorrere le seguenti tre condizioni (tutte ritenute sussistenti nel caso specifico): verità dei fatti esposti; interesse pubblico alla conoscenza del fatto; correttezza formale dell’esposizione.
Un po come dire che da oggi chiunque ha -nella propria più o meno grande cerchia di amici – un modo per “denunciare” i torti subiti, quasi come se ciascuno di noi avesse un proprio “organo di informazione personale”.