Social e diffamazione

Postare commenti dal contenuto diffamatorio sulla bacheca di un social network come Facebook configura la fattispecie (aggravata) prevista dall’art. 595 c.3 c.p.?


La Corte di Cassazione si è pronunciata in questa direzione sulla questione già nel gennaio 2014 e anche recentemente nell’aprile 2015: nello specifico la Suprema Corte con sentenza n. 16712 del 22/01/2014 sancisce che sussiste l’aggravante del mezzo di pubblicità qualora il fatto sia commesso sfruttando la pubblicizzazione su un profilo di Facebook, in quanto l’inserimento di una certa frase diffamatoria su tale social network la rende accessibile a una moltitudine indeterminata di soggetti, che può essere più o meno ampia a seconda che il contenuto sia pubblico o riservato ad una determinata cerchia di soggetti.

 Lo stesso orientamento è stato ribadito dalla Cassazione nella sentenza n. 24431 del 28/04/2015 dove si evidenzia nuovamente come la funzione principale di un social network sia proprio quella di permettere a gruppi di soggetti di socializzare condividendo le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale che, per le caratteristiche del mezzo, è allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti.


Per questi motivi la condotta di postare un commento sulla bacheca di Facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, e se offensivo configura la fattispecie aggravata del delitto di diffamazione ex art. 595 c.3 c.p.


Il punto è chiaro, ed anche la ratio della sentenza.
E tuttavia vi sono alcune questioni che sarebbe – almeno per buon senso – chiarire. 
Abbiamo scoperto i social network circa dieci anni fa. Nessuno sapeva cosa fossero, come funzionassero, ma molti ne hanno intuito essenzialmente l’aspetto ludico e quello legato alle potenzialità di marketing. Pochi lo hanno usato in maniera consapevole. 
Anche peggio se consideriamo che si può aprire un profilo Facebook a quattordici anni – età in sé in cui si è difficilmente perseguibili per moltissimi reati – e tuttavia i social network sono un luogo privilegiatissimo per compierli e subirli (dalla violazione della privacy, allo stalking, all’adescamento, alle vendite illegali, e così via). 



Se certamente il principio de “l’inserimento di una certa frase diffamatoria su tale social network la rende accessibile a una moltitudine indeterminata di soggetti” equipara Facebook a livello di pubblico ad un giornale, possiamo considerare lo stesso reato se compiuto da un giornalista professionista adulto – e quindi sciente e cosciente e consapevole sino in fondo – rispetto ad un ragazzino che scrive su un social (anche se lo leggono forse più lettori di un quotidiano)? 
E basta affidarsi nella comminazione di pena e sentenza al “buon senso” del magistrato giudicante finale che dovrebbe poi tracciare questa differenza?


Sono quesiti aperti ma su cui – credo – sarebbe corretto e saggio riflettere a che la giurisprudenza non debba prevenire il legislatore. E una sana educazione digitale prima di tutto a casa e a scuola.