Web privacy e diritto all’oblio

Se lo affrontiamo da un punto di vista tecnico e giuridico, il “diritto all’oblio” è il diritto riconosciuto ad una persona a non restare indeterminatamente esposti ai danni ulteriori che la reiterata pubblicazione di una notizia può arrecare all’onore e alla reputazione, salvo che, per eventi sopravvenuti, il fatto precedente ritorni di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico all’informazione; è una parte essenziale della declinazione concettuale del cd. “diritto alla privacy”, che appunto non è più solo il diritto che alcune informazioni individuali siano o meno rese note, ma soprattutto il riconoscimento della “disponibilità” personale di quelle informazioni, che possono essere divulgate solo con consenso esplicito.



Una sfera molto delicata di applicazione è nel diritto di cronaca, e anche più quando si parla di diritto all’oblio che parte dal presupposto che, quando un determinato fatto è stato assimilato e conosciuto da un’intera comunità, cessa di essere utile per l’interesse pubblico: smette di essere quindi oggetto di cronaca e ritorna ad essere fatto privato. Questo diritto difende indirettamente anche le vittime, in quanto ogni volta che un caso viene rievocato finisce per pesare di riflesso su chi lo ha subito nel ruolo di parte lesa (si pensi al caso delle violenze sessuali).


Il tema è di sempre maggiore attualità nell’era digitale, in cui le informazioni sono online, senza filtri, senza alcuna possibilità di controllo della loro attendibilità, veridicità, e tecnicamente rese “immortali” dalla assenza di procedure o prassi idonee a dare una “scadenza” alla permanenza dei dati. Si configura sempre più spesso la rivendicazione di un “diritto ad essere dimenticati online” inteso come la possibilità di cancellare, anche a distanza di anni, dagli archivi online, il materiale che può risultare sconveniente e dannoso per soggetti che sono stati protagonisti in passato di fatti di cronaca. L’estensione del diritto all’oblio al mondo del web si è rivelata un’operazione più difficile del previsto, fonte di dibattiti e controversie.


Il tema torna di attualità oggi con una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. In un pronunciamento consultivo su un caso spagnolo, la Corte afferma che Google e altri motori di ricerca hanno il controllo dei dati privati individuali dal momento che talvolta raccolgono e presentano i link in modo sistematico; l’azienda aveva sostenuto invece che non controlla i dati personali e si limita ad offrire link a informazioni già disponibili su internet gratuitamente e legalmente, sostenendo che non dovrebbe essere costretta ad assumere il ruolo di censore.
 Per la Corte in base alla legge europea le persone hanno il diritto di controllare i propri dati privati, specialmente se non sono personaggi pubblici. Se vogliono che informazioni personali irrilevanti o sbagliate su di loro vengano «dimenticate» dai risultati dei motori di ricerca, hanno il diritto di chiederne la rimozione anche si tratta di informazioni pubblicate legalmente. Se la richiesta venga accettata o meno dipenderà «dalla natura delle informazioni in questione, dalla sensibilità per la vita privata del titolare dei dati e dall’interesse pubblico dei dati stessi, interesse che può variare».


Google, afferma la Corte, deve rimuovere dai risultati i link «a meno che non ci siano particolari ragioni, come il ruolo giocato dal titolare dei dati nella vita pubblica, qualora sia tale da giustificare un interesse preponderante dell’opinione pubblica nell’avere accesso a quelle informazioni quando viene fatta la ricerca». Se lo spirito della sentenza appare corretto e chiaro, lo è meno nella sua applicazione concreta, che come spesso accade individua nel gestore informatico di un servizio anche una sorta di “arbitro umano” nella selezione e gestione delle informazioni, cui piacerebbe delegare giudizi di merito e caso per caso, cosa letteralmente impossibile nel web.


Semmai sarebbe utile “usare” Google per ottenere quali siano i siti da contattare e rivolgersi direttamente a quelli per la modifica delle informazioni ritenute lesive.
 Ma la sentenza non tocca i punti sensibili della gestione delle informazioni soggette al diritto all’oblio sui cui nessun legislatore ha mai indicato strumenti chiari che diano la certezza che banche dati private (quelle che vendono informazioni ad esempio a istituti di credito, finanziarie, assicurazioni) cancellino effettivamente a scadenza le informazioni “oblate”. Anzi, quanto più profonde e storiche sono le informazioni tanto più hanno valore economico, anche se riferite a atti o fatti storici da cancellare, come protesti, insolvenze o malattie croniche di dieci o vent’anni prima completamente curate, o carichi pendenti per i quali sia stata disposta anche la non menzione nei casellari giudiziari.

Francesco Iandola; Miriam De Nicolo; Max Papeschi